Classificazione delle unità da diporto

* NOTA: il D. L.vo 11 gennaio 2016, n.5 definisce le “unità da diporto” quelle classificabili come “imbarcazioni”, “natanti” e “moto d’acqua”.

 

•    Imbarcazione: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione
•    Natante: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i 2,5 e i 10 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua
•    Moto d’acqua: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
La Direttiva 2013/53/UE, comprende nel termine “unità da diporto”, le “imbarcazioni” e le “moto d’acqua”, anche parzialmente completate, così definite:
1) «unità da diporto», un’imbarcazione da diporto o una moto d’acqua;
2) «imbarcazione da diporto», un’unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
3) «moto d’acqua», un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

Una diversa classificazione viene, invece, definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2013/53:

1.    a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d’acqua
2.    b) imbarcazione da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
3.    c) natante da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua;
4.    d) moto d’acqua: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
Con la nuova direttiva 2013/53, tutti i motori marini (entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo) devono recare la marcatura CE che attesta la conformità del “prodotto” ai requisiti della direttiva applicabili. Devono essere “certificati” per le emissioni gassose e/o acustiche secondo la tabella seguente: vedi VALUTAZIONE EMISSIONI ACUSTICHE E GASSOSE DEI MOTORI