Visita per aumento delle persone trasportabili da unità da diporto

Con riguardo ai natanti (unità non iscritte di lunghezza scafo fino a 10 metri) non marcati CE, l’attuale Regolamento di attuazione del Codice della nautica consente il trasporto di un numero di persone a bordo in rapporto alla lunghezza dell’unità, come da schema:

a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

I natanti di serie “omologati” al trasporto di un numero di persone superiore a quello dello schema su riportato, non devono sottoporsi ad alcun accertamento e devono conservare a bordo la copia del certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità al prototipo rilasciata dal fabbricante, in originale.

Per gli altri natanti, il trasporto di un numero di persone superiore a quello indicato nello schema è possibile solo in seguito a VISITA OCCASIONALE SPECIALE e conseguente rilascio da parte di UDICER, a buon esito della visita, dell’Attestazione d’idoneità.

Per le imbarcazioni, unità iscritte, l’incremento di portata passeggeri, rispetto al dato riportato sulla licenza di navigazione, è possibile solo in seguito a VISITA OCCASIONALE SPECIALE e conseguente rilascio da parte di UDICER, a buon esito della visita, di un’Attestazione ai fini del rilascio di un nuovo Certificato di sicurezza.